L’ articolo 5 della Legge n. 898/1970 prevede la possibilità di prevedere il pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge a favore dell’altro, seguito all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Il presupposto dell’attribuzione è la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell’altro coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla luce di queste considerazioni, è possibile affermare che la ratio principale dell’assegno di divorzio, risieda pertanto nell’inderogabile dovere di solidarietà economica post coniugale.
Dopo una serie di contrasti sorti in giurisprudenza, a seguito soprattutto della sentenza nr. n. 11504/2017 che aveva enunciato il principio di diritto secondo cui tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull’indipendenza economica dell’ex coniuge, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione a mettere chiarezza sull’argomento.
In particolare, la sentenza nr. n. 18287/2018 ha statuito che la sussistenza del diritto all’assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Il merito di questa pronuncia risiede nel fatto che le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l’assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, non cancellandolo tuttavia del tutto.
Infatti, in tal modo, si sarebbe caduti nell’eccesso contrario rappresentato dal fatto di non riconoscere alcun diritto all’ex coniuge che ha contribuito alla conduzione della vita familiare con il lavoro casalingo di comune accordo con l’altro coniuge.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l’assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
Una decisione che tende a rafforzare la posizione dell’ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell’altro.
I parametri su cui fondare l’entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l’età dell’avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l’impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all’assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall’esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l’assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell’articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell’assegno divorzile in un’ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall’orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
L’assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un’esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare.
Inoltre, l’attribuzione dell’assegno non dipende più dall’accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Per concludere appare corretto affermare che, con tale sentenza, le Sezioni Unite, abbiano voluto offrire una protezione più marcata al coniuge debole, diminuendo il rischio che le scelte e i sacrifici compiuti insieme dagli ex coniugi possano rimanere privi di effetti.