LE CENTRALI RISCHI FINANZIARI: GUIDA COMPLETA.

La Centrale Rischi finanziari (C.R.I.F.) è un sistema informativo di matrice “pubblica” gestito dalla Banca d’Italia è finalizzato a fornire agli intermediari finanziari un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, più in generale, per l’analisi della gestione del rischio.

Essa è disciplinata dal decreto d’urgenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Presidente del C.I.C.R., dell’11 luglio 2012 nr. 663, ma soprattutto dalle linee guida dettate dalla Banca D’Italia in conformità dello stesso decreto.

La C.R.I.F. è un importante strumento per la regolamentazione del mercato e la stabilità dello stesso. I soggetti partecipanti – banche, intermediari finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 T.U.B., società veicolo di cartolarizzazione dei crediti ex L. nr. 130/99, Organismi di Investimento Collettivo (OICR), la Cassa depositi e prestiti – sono tutti tenuti ad informare la Banca d’Italia in ordine alle esposizioni verso la propria clientela. Gli intermediari partecipanti possono interrogare la banca dati della Centrale rischi onde attingere alla cd. “Posizione globale di rischio” di ciascun cliente, anche potenziale, e dei soggetti a loro collegati.

In parole povere, quando vi recate in banca per ottenere un finanziamento, se avete avuto precedenti rapporti con le banche che vi hanno portato ad avere un’esposizione debitoria, mai rientrata, il vostro nome sarà certamente segnalato presso la banca dati della Centrale Rischi con profilo negativo, il che influirà direttamente sulla vostra concreta possibilità di accedere ad un finanziamento.

Infatti, l’informativa ricavabile dalla Centrale rischi di Bankitalia costituisce un insostituibile “biglietto da visita” dell’impresa e, più in generale, del cittadino.

Con riferimento ai dati contenuti nella Centrale Rischi, i soggetti possono fare specifica richiesta alla Banca D’Italia di accesso alle informazioni registrate a loro nome. Anche gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire tale informazione al cliente che ne faccia richiesta, soprattutto se allo stesso è stato rifiutato l’accesso al credito sulla base proprio delle informazioni presenti in C.R.I.F (art. 125 TUB).

Quali rapporti finanziari sono oggetto di segnalazione in C.R.I.F.?

Sono oggetto di segnalazione mensile in C.R.I.F. i rapporti di affidamento per cassa e firma, garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore degli stessi affidati, i derivati finanziari e ogni altra informazione che costituisce elemento utile per la gestione del rischio di credito.

In particolare la segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all’intestatario della posizione di rischio:

– il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 €;

– il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario è d’importo pari o superiore a 30.000 €;

– il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;

– la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €;

– l’importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;

– il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;

– la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita (in questo caso il valore delle perdite deve essere pari o superiore a € 250);

– l’intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 €;

– l’intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 €.

Deve aversi bene a mente che, secondo le indicazioni di Bankitalia, l’appostazione a sofferenza di un rapporto finanziario implica una valutazione da parte della banca in merito alla situazione complessiva del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi.

L’informazione del passaggio dei crediti a sofferenza deve essere comunicata entro 3 giorni dalla data in cui è stato accertato lo stato di sofferenza. Gli intermediari finanziari devono informare per iscritto, con atto idoneo alla verifica della avvenuta ricezione, il cliente e gli eventuali coobbligati dell’imminente passaggio a sofferenza, dando un congruo preavviso allo stesso.

L’assenza di preavviso di segnalazione è stato considerato valido motivo per ritenere illegittima la segnalazione di un soggetto in Centrale rischi. La fonte dell’obbligo di preavviso è rinvenuta nel cap. 2, sez. 2, paragrafo, 1.5 delal circolare 139/91 della Banca d’Italia e, più in generale, negli obblighi di protezione e buona fede che devono regolare i rapporti commerciali, specie in quelli in cui sussiste una evidente asimmetria economica e informativa.

Ai fini della segnalazione a sofferenza o meno, non incide il fatto di aver prestato alla banca congrue garanzie reali o personali, giacché queste non garantiscono il pagamento immediato, ma soltanto il soddisfacimento del credito a seguito di azione esecutiva.

Si devono ritenere estranee alle nozioni di insolvenza previste da Bankitalia la sussistenza di: a) un singolo inadempimento, stante l’inidoneità, ai fini che qui interessano di una situazione patrimoniale debitoria tale da proporre un rischio sì attuale, ma contingente; b) una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente e c) di un “mero ritardo” nei pagamenti. Anche la sistematicità degli sconfinamenti negli anni, tollerati dalla banca, implicano un legittimo affidamento del cliente nel fatto che la banca perduri in questa tolleranza.

Lo stato di insolvenza, QUINDI, deve coincidere con una difficoltà economico-patrimoniale strutturale e NON CONTINGENTE, ed alla banca spetta l’onere di svolgere una valutazione ex ante rispetto alla segnalazione, non potendo – l’indagine in ordine al profilo finanziario del cliente – essere riempita di contenuto ex post, come spesso nella prassi accade per opera di intermediari finanziari sbrigativi e poco scrupolosi.

Quando si ha diritto alla cancellazione della segnalazione di una posizione di rischio?

La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta e quindi se ne ha diritto alla cancellazione, quando:

– il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio. Se c’è stato un rimborso parziali del credito, è dovuta una corrispondente riduzione dell’importo segnalato;

– il credito viene ceduto a terzi;

– i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;

– il credito si è integralmente prescritto. I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata, ma la semplice segnalazione stragiudiziale dell’avvenuta prescrizione, non comporta l’obbligo per l’intermediario di prenderla in considerazione;

– il credito è stato oggetto di esdebitazione per le persone fisiche.

Quali sono le tutele giudiziarie a disposizione del cliente?

Le segnalazioni in CRIF, erronee o non dovute, sono fonte di grave pregiudizio personale e commerciale del soggetto segnalato, soprattutto se lo stesso riveste il ruolo di imprenditore.

In tali casi di segnalazione illegittima, il soggetto indebitamente iscritto non può attendere i lunghi tempi di un giudizio ordinario che sarebbe sicura fonte di nocumento, ed i cui effetti pregiudizievoli, non soltanto hanno riflessi immediati nell’attualità, ma si acuiscono progressivamente con il perdurare della segnalazione.

Pertanto, è più che giustificata l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzato ad eliminare l’illegittima segnalazione.

Da tempo, infatti, la giurisprudenza ammette l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in ipotesi di illegittima segnalazione in C.R.I.F., procedimento che ha l’innegabile vantaggio di consentire al consumatore di ottenere la declaratoria giudiziale che ordina la cancellazione in tempi molto più brevi, giacchè generalmente il procedimento si esaurisce in massimo 2 o 3 udienze.

La domanda giudiziale dovrà essere corredata dalla prova in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, coincidente con l’accertamento dell’erronea valutazione compiuta dalla banca segnalante, e dal periculum in mora, consistente nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione. Riguardo al periculum, la casistica giurisprudenziale ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’emissione di un provvedimento d’urgenza di cancellazione nel caso in cui: a) la iscrizione in CRIF determini la revoca di affidamenti da parte di altri istituti di credito allarmati da tale segnalazione; b) via sia la presenza di un danno imminente e irreparabile alla reputazione economica del cliente; c) via sia, più in generale, un pregiudizio per il cliente causato dal dover attendere le lungaggini di un giudizio ordinario.

Poiché, come detto, l’illegittima segnalazione presso la C.R.I.F. determina un pregiudizio ed un danno per chi la subisce, essa può condurre ad una condanna di risarcimento danni nei confronti dell’intermediario che ha operato l’indebita iscrizione.

Secondo la Giurisprudenza la lesione del diritto alla reputazione personale, all’immagine e all’onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell’illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l’obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera. Tali danni, tuttavia, vanno provati, non essendo in re ipsa.

Infine, un cenno meritano le cd. Centrali rischi private, ovvero i Sistemi di informazione creditizia (S.I.C.), che sono società private di archiviazione di informazioni in ordine alla reputazione finanziaria e patrimoniale dei clienti.

Tali sistemi incamerano dati sui finanziamenti concessi e sugli affidamenti – inferiori ai 30.000 euro – e sull’andamento dei pagamenti. Essi hanno la stessa funzione della Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma per lungo tempo hanno proliferato senza alcun tipo di regolamentazione normativa.

Nel 2004 ci ha pensato il Garante della Privacy a rimediare parzialmente alla lacuna normativa, redigendo un codice di deontologia e buona condotta per i S.I.C. che tutti gli operatori finanziari – banche, società di leasing, società finanziarie ecc. – che interrogano tali sistemi devono rispettare.

Particolare rilievo assumono i tempi di conservazione e di successiva cancellazione delle informazioni incamerate e gestite dai S.I.C. che sono così riassumibili: laddove i ritardi nei pagamenti da parte del cliente riguardino una o due rate (o mesi), le informazioni saranno conservate per 12 mesi dalla data di registrazione dell’avvenuta regolarizzazione;

Se invece i ritardi colpiscono tre o più rate, i dati resteranno nel database per 24 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione.

Una volta trascorsi i termini sopraindicati (12 o 24 mesi), il gestore del Sic deve procedere automaticamente alla cancellazione dei dati, sempre che nel frattempo non siano intervenuti ulteriori ritardi o mancati pagamenti.

Se ciò non avviene, il debitore può attivarsi in prima persona per la rimozione delle informazioni.

Ricordiamo che la regolarizzazione dei ratei impagati, necessari ad ottenere la cancellazione della segnalazione, può avvenire anche a mezzo transazione.

In caso di mancata regolarizzazione delle passività, le informazioni sul rapporto resteranno censite nel Sic per 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del finanziamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.

Il termine dal quale calcolare il periodo di 36 mesi può essere dato anche dall’ultimo aggiornamento fornito dall’intermediario, se successivo. In ogni caso, come chiarito dal Garante per la privacy con il provvedimento n. 438/2017, i tempi di conservazione degli eventi negativi non sanati non possono mai andare oltre i cinque anni dalla scadenza “naturale” del rapporto originariamente prevista.

In conclusione, le vicende connesse alle centrali rischi – “pubbliche” o “private” che siano – influiscono direttamente sull’immagine e sulla reputazione commerciale del soggetto coinvolto; il che non sarà un dato privo di effetti, poiché limiterà non solo il raggio d’azione del cliente imprenditore, ma anche del semplice consumatore che voglia accendere ad un mutuo o ottenere un finanziamento per acquistare un’automobile.

E’ di primaria importanza, quindi, attivarsi concretamente per verificare che non siano stati commessi abusi dagli intermediari finanziari coinvolti.

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