Nell’ambito dei mutui a tasso variabile la clausola “floor” prevede che il tasso applicato, per tutta la durata del mutuo, a prescindere dall’andamento al ribasso degli indici di riferimento, non potrà essere inferiore ad una percentuale determinata. Tale clausola garantisce che gli interessi corrispettivi siano pari almeno al valore percentuale individuato dalla stessa clausola, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi, in genere l’Euribor, sia inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola “floor”.
Dato che tale clausola comporta uno squilibrio di diritti e obblighi tra banca e cliente, il rischio è quello che possa essere qualificata come vessatoria. Per questi motivi la giurisprudenza ha configurato i parametri perché questa possa qualificarsi come legittima: la clausola floor deve essere “chiara” e “trasparente”, oltre che espressamente accettata del cliente.
”1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma del codice civile. 2.Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto cartaceo accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni […]. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non Decisione N. 2030 del 22 gennaio 2019 Pag. 4/5 siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. […]”.
Ne consegue che l’introduzione e l’applicazione delle clausole in contestazione, volte a calmierare l’oscillazione degli interessi variabili
Parte convenuta, infatti, non ha provato di avere comunicato la variazione nelle forme di legge, in particolare non risultando che sia stato concesso il preavviso di trenta giorni e mancando nella comunicazione l’indicazione “proposta di modifica unilaterale del contratto”
l’inserzione unilaterale nel contratto della clausola floor, ad opera della banca mutuante, costituisce un’illegittima applicazione dello “ius variandi” (legittimato dall’articolo 118 del TUB) in quanto è un comportamento che determina una sostanziale modifica del tasso contrattuale. In sostanza, è stata rigettata la tesi dell’intermediario – il quale negava di avere esercitato uno ius variandi, sostenendo per converso di aver (secondo la prospettazione di parte resistente) confermato il meccanismo di determinazione del tasso di interesse previsto dal contratto e di essersi limitato ad introdurre dei meri limiti – ed è stato invece statuito che, l’applicazione di clausole floor e cap, non previste da idonea clausola contrattuale, comporti sostanziale modifica del tasso contrattualmente stabilito poiché esse introducono un limite non pattuito alla prevista dinamica.
l’inefficacia della clausola floor qualora la stessa abbia subito variazioni (ius variandi [7]) nel corso del contratto di finanziamento. In particolare, andrà considerato il modo in cui queste variazioni sono state poste in essere. Soprattutto alla luce del fatto che spesso gli istituti di credito cercano di trasformare una loro pretesa in una proposta del risparmiatore per arginare i limiti che altrimenti non gli permetterebbero di modificare il contratto. Orbene, una siffatta impostazione espone la banca a plurime censure e responsabilità che possono essere rilevate avanti al giudicante in ipotesi del genere
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Nell’ambito dei mutui (o contratti di leasing) a tasso variabile, molto spesso gli istituti bancari prevedono l’apposizione della cd. clausola “floor” (“pavimento”), che configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche laddove si verifichi una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo.
Quindi la clausola “floor” prevede che il tasso applicato, per tutta la durata del mutuo o del leasing, non potrà essere inferiore ad una percentuale determinata.
La funzione di tale clausola è evidentemente quella di salvaguardare gli interessi della banca mutuante, garantendole interessi che siano almeno pari al valore percentuale previsto dalla clausola, e, di converso, impedendo al mutuatario di beneficiare a pieno di un calo di interessi.
È evidente che, con una simile pattuizione, il rischio connesso all’alea contrattuale ricade principalmente sul mutuatario determinando uno squilibrio di diritti e obblighi tra banca e cliente.
Per questi motivi la giurisprudenza ha configurato i parametri perché questa possa qualificarsi come legittima: la clausola floor deve essere “chiara” e “trasparente”.
Negli anni si è fatto strada un filone interpretativo volto a qualificare le clausole “floor” quale strumenti derivati, di natura finanziaria, e come tali riconducibili alla disciplina del Testu Unico della Finanza, ed in particolare ai rigidi obblighi informativi in esso previsti a carico dell’intermediario finanziario. Diciamo subito che la Giurisprudenza ha, pressocché in maniera unanime, escluso che la previsione di clausole di tasso “floor” possano comunque snaturare l’essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario
Ciò, tuttavia, non vuol dire che tali clausole debbano ritenersi sempre legittime, soprattutto se il contratto non preveda, quale potenziale contrappeso, la presenza di una clausola “Cap” che prevde un limite massimo oltre il quale gli interessi corrispettivi non possono aumentare.
Come chiarito dalla Giurisprudenza le clausole “floor” devono rispettare dei requisiti di chiarezza e trasparenza, al fine di permettere al mutuatario di comprenderne a pieno la portata e gli effetti, pertanto laddove la formulazione della previsione contrattuale si presenti come oscura e poco comprensibile, sarà certamente viziata e potrà essere qualificata come clausola vessatoria ai sensi della’art. 33 del codice del consumo.
Un ulteriore profilo di criticità legato all’introduzione delle clausole “Floor” è quello dell’applicazione illegittima da parte della banca del cd. Ius variandi, che si verifica ogni qual volta gli istituti di credito operino delle modiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
Infatti può accadere che gli istituti bancari, al fine di evitare le possibili perdite ingenerate dal repentino abbassamento dei tassi di interesse, decidano di introdurre unilateralmente le clausole “floor” all’interno di contratti già in corso di esecuzione.
Tale condotta, come più volte evidenziato dal Collegio di Coordinamento ABF, è contraria alla legge, ed è espressamente vietata dall’art. 118 TUB, di talché la clausola “floor” così introdotta andrà dichiarata inefficace ed una siffatta impostazione esporrà la banca a plurime censure e responsabilità, anche di natura risarcitoria.