Il TAR di Brescia, con Ordinanza nr. 65/2022, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento di rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche presentata da parte di un cittadino extracomunitario, patrocinato dall’Avv. Marco Calabrese.
In particolare il Tribunale, confermava l’orientamento secondo cui “la Questura può negare il titolo di soggiorno per cure mediche solo dimostrando che le stesse cure, o cure equivalenti in base ai protocolli medici, sono garantite anche nel Paese di origine a un costo sostenibile” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20/03/2020, n.229) non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione dell’Ambasciata circa l’idoneità e la sufficienza delle cure somministrabili all’interessato nel Paese d’origine, peraltro all’apparenza limitate solo a parte delle patologie riferite in ricorso e debitamente documentate”.
L’onere motivazionale della Questura, quindi, nei provvedimenti di rigetto, nel caso di ampie e documentate patologie, non può essere soddisfatto con semplici rinvii alle relazioni fornite dall’Ambasciata, prive di approfondimento in merito alle singole problematiche fisiche del richiedente, ma deve essere ben supportato e argomentato.