Diritto al ricongiungimento familiare

Il Tribunale di Roma con ordinanza del 15.06.2022 ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Marco Calabrese con cui era stato impugnato il provvedimento con il quale gli era stato rifiutato il nulla
osta al ricongiungimento familiare con la coniuge e con la piccola figlia, nata nelle more del procedimento amministrativo.

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva del ricorrente, riconoscendo il diritto all’unità familiare anche in presenza di redditi di poco inferiori ai limiti prescritti dalla legge per operare il ricongiungimento e ciò nell’interesse preminente del minore.

sottolinea il Tribunale che l’art. 28 del t.u. 286/98 al comma 3 prevede che
“in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione
al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991 n. 176”, principio che non troverebbe osservanza in caso di rigetto
della domanda di ricongiungimento familiare comprendente anche la figlia minore
sulla base di una differenza irrisoria tra reddito richiesto e reddito percepito.

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