Su ricorso dello Studio Legale Calabrese, con Ordinanza del 7.6.2023, il Tribunale di Milano, pur ritenendo che l’art. 120 co. 1 C.d.S. non violi sotto alcun profilo gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, ha richiamato l’orientamento fornito dalla Corte di Cassazione con sentenza nr. 23815/2022, secondo cui “in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall’art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l’istituto della riabilitazione di cui all’art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all’art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.”
Il Tribunale di Milano quindi fornisce una lettura, costituzionalmente orientata, della vexata quaestio relativa al diniego di titolo abilitativo di guida, ex art. 120 c. 1 Codice della Strada, già oggetto di numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale che speriamo possa rappresentare una ulteriore apertura per una modifica legislativa sul punto. L’ordinanza al link allegato.
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